Art. 2
Incarichi di componente del nucleo
In vigore dal 30 dic 1998
1. L'incarico di componente del nucleo è di regola a tempo pieno.
Per soggetti non dipendenti da amministrazioni comprese nel comparto ministeriale l'incarico, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, può essere espletato anche a tempo parziale, ma comunque non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno.
2. L'incarico di componente del nucleo può essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;453#art-2