Art. 3

Responsabili delle unità operative

In vigore dal 30 dic 1998
1. Il responsabile delle unità operative è nominato dal capo del Dipartimento fra i componenti del nucleo a tempo pieno. Ciascun responsabile assegna gli affari, ai fini della loro trattazione, ai singoli componenti dell'unità ed esercita le altre funzioni che gli sono delegate dal capo del Dipartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;453#art-3

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