Art. 3

In vigore dal 29 ott 1998
1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 2 eliminare il punto ed aggiungere il seguente periodo: ", ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.".
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Art. 3 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motoveicoli. — Testo vigente | Portale Normativo