Art. 4

In vigore dal 29 ott 1998
1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 nel primo periodo dopo il punto e virgola e dopo le parole: "in tutti gli altri casi" togliere il punto ed aggiungere le parole: "ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli."; b) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:"; c) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "cbis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista"; d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione,"; e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal l gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-04;355#art-4

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