Art. 8
In vigore dal 29 ott 1998
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'intestazione della tabella III 3/a - articolo 257 le parole: "targhe anteriori per autoveicoli e loro rimorchi" sono sostituite dalle seguenti: "targhe per rimorchi trainati da autoveicoli";
b) nell'intestazione della tabella III 3/b - articolo 257 sono soppresse le parole: "posteriori autoveicoli,";
c) nell'intestazione della tabella III 3/c - articolo 257 sono soppresse le parole: "motoveicoli,";
d) sono aggiunte la tabella III 3/e - articolo 257 - caratteri per targhe posteriori per autoveicoli e la tabella III 3/f, articolo 257, caratteri per targhe per motoveicoli ed anteriori per autoveicoli, allegate al presente regolamento;
e) le figure III 4/a, III 4/b, III 4/c e III 4/e sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti figure allegate al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-04;355#art-8