Art. 7

In vigore dal 29 ott 1998
1. All'appendice XIII - articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1.3 nell'ultimo periodo le parole: "bianco e giallo" sono sostituite dalle seguenti: "bianco, giallo e blu."; b) al punto 4.1.1. le parole: "Determinazioni effettuate con l'illuminante C della C.I.E." sono sostituite dalle seguenti: "Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza"; c) i punti 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.2., 4.1.2.1., 4.1.2.2. e relative tabelle sono sostituiti dalla tabella 1 allegata al presente regolamento; d) il punto 4.2.1.1. è sostituito dal seguente: "4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante ''À' della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54."; e) le tabelle relative al punto 4.2.1.1. sono sostituite dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-04;355#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo