Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 ott 1998
1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 2 eliminare il punto ed aggiungere il seguente periodo: ", ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-04;355#art-3