Art. 5
B i l a n c i o
In vigore dal 3 ott 1998
1. I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;260#art-5