Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 3 ott 1998
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registratro alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 27
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;260#art-9