Art. 4

Procedure contabili

In vigore dal 3 ott 1998
1. Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresì individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonché l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;260#art-4

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