Art. 8

Abrogazioni

In vigore dal 3 ott 1998
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ogni qualvolta altre disposizioni richiamano il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;260#art-8

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