Art. 1

Competenza

In vigore dal 7 ott 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo l997, n. 59, allegato 1, n. 22; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; Visto il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite nell'adunanza del 17 settembre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Emana il seguente regolamento: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;260#art-1

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