Art. 1
Competenza
In vigore dal 7 ott 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo l997, n. 59, allegato 1, n. 22;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
Visto il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite nell'adunanza del 17 settembre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;260#art-1