Art. 5

Termini temporali

In vigore dal 22 mag 1998
1. L'autorizzazione di cui all', comma 1, e all', comma 1, viene rilasciata dal Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della istanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-19;131#art-5

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