Art. 7

Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e di confezionamento

In vigore dal 22 mag 1998
Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e di confezionamento 1. I laboratori non annessi agli stabilimenti di produzione o di confezionamento devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità. 2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori sono tenuti a presentare al Ministero della sanità istanza diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che i prodotti corrispondano ai requisiti indicati dal decreto legislativo. 3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché dalla copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria locale ai fini dell'esercizio del laboratorio. 4. Il Ministero della sanità può effettuare dei sopralluoghi diretti a verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti di cui al comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-19;131#art-7

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