Art. 3

Stabilimenti di produzione e di confezionamento

In vigore dal 22 mag 1998
1. L'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all' del decreto legislativo deve essere richiesta al Ministero della sanità. 2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 viene presentata per il tramite della Unità sanitaria locale competente per territorio e deve essere corredata: a) dalla indicazione del nome o della ragione sociale, della sede dell'impresa interessata e dalla indicazione della sede dello stabilimento; b) dalla planimetria dello stabilimento in scala non inferiore a 1:100; c) dalla relazione sulle caratteristiche tecnicocostruttive, strutturali ed igienicosanitarie dello stabilimento, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; d) dalla indicazione delle attrezzature adibite alla produzione e delle tipologie produttive; e) dalla documentazione dalla quale risulti che l'acqua usata nella preparazione dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare è conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e che la stessa non beneficia di deroghe ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988; f) dalla indicazione della disponibilità di un laboratorio di analisi proprio, con la relativa descrizione delle caratteristiche strutturali e delle attrezzature, ovvero dall'indicazione del laboratorio esterno al quale lo stabilimento intende affidare la effettuazione delle analisi biologiche, chimiche e fisiche, inserito nell'elenco di cui all'; g) dal nome e cognome, nonché qualifica professionale del responsabile del controllo di qualità del processo produttivo; h) da copia dell'autorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue di lavorazione, nonché indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi; i) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, e successive modificazioni. 3. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia presentata dal titolare di uno stabilimento che già produce alimenti di uso corrente, la domanda stessa deve essere corredata, oltrechè della documentazione di cui alle lettere a), d), e), f), g) ed i) del comma 2, anche: a) dalla copia dell'autorizzazione corredata della relazione del sopralluogo ispettivo, rilasciata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio, concernente l'accertamento della conformità dei locali e degli impianti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; b) dalla documentazione dalla quale risulti l'efficace separazione del deposito dei costituenti peculiari di ciascun tipo di lavorazione, l'efficace rimozione dagli impianti di ogni residuo prima di cambiare tipo di lavorazione ivi compresa la lavorazione di prodotti appartenenti a gruppi diversi tra quelli destinati ad una alimentazione particolare; c) dalla dichiarazione di impegno ad annotare su appositi registri di produzione, da tenersi in stabilimento, il giorno e l'ora delle singole lavorazioni. 4. L'autorizzazione viene rilasciata ovvero negata dal Ministero della sanità nei termini temporali di cui all' informandone la regione nel cui territorio ha sede lo stabilimento. 5. I prodotti destinati ad una alimentazione particolare possono essere prodotti e confezionati nello stesso stabilimento ovvero essere prodotti e preimballati nello stabilimento di produzione e confezionati successivamente in uno stabilimento di confezionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-19;131#art-3

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