Art. 4
E t i c h e t t e
In vigore dal 22 mag 1998
1. Il modello delle etichette dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, da trasmettere al Ministero della sanità ai sensi dell' del decreto legislativo, deve essere presentato, in triplice esemplare, nella veste grafica utilizzata per la prima commercializzazione o in sua copia fotostatica datata, timbrata e firmata.
2. In caso di variazione al modello della etichetta si deve provvedere ad una nuova trasmissione del modello stesso.
3. L'elenco dei prodotti di cui al comma 1 viene pubblicato periodicamente a cura del Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Ministero della sanità si avvale, per l'esame delle indicazioni riportate sui modelli di etichetta di cui al comma 1, di un apposito gruppo di esperti scelti tra i componenti della commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-19;131#art-4