Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 mag 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
b) commissione: la commissione tecnicoconsultiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56;
c) prodotto destinato ad una alimentazione particolare: i prodotti di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-19;131#art-1