Titolo III
Art. 6
Gestione dei fondi
In vigore dal 12 mag 1998
1. Alle spese di funzionamento del Centro si provvede mediante apertura di una contabilità speciale, da istituirsi a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al "Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sui fondi destinati al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", assegnati al Centro su proposta dell'Autorità, con le modalità indicate dall', commi 2 e 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, richiamato dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Le spese, da effettuarsi nei limiti delle somme assegnate con le modalità di cui al comma 2, sono disposte dal direttore del Centro o da altro funzionario da lui delegato, sulla base del documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello svolgimento delle attività istituzionali.
4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del Centro, o dal funzionario da lui delegato, è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
5. Le somme versate sulla contabilità speciale, non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese già formalmente programmate, da individuare con provvedimento ricognitivo del direttore prima del termine dell'esercizio.
6. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti, con le stesse modalità di assoggettamento al controllo previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, nei confronti dell'Autorità. A tal fine, il rendiconto del Centro, accompagnato da una relazione illustrativa del direttore, contenente valutazioni sull'attività svolta, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai costi sostenuti e ai benefici conseguiti, è trasmesso al presidente dell'Autorità per l'effettuazione del controllo previsto dall', comma 3, e per il successivo inoltro alla Corte dei conti, unitamente al rendiconto dell'Autorità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-23;522#art-6