Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 12 mag 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce, tra l'altro, che con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorità, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
d) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all', comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
e) per soggetti che utilizzano la rete, le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che ne hanno titolo legale o convenzionale;
f) per gestore, l'organismo incaricato della prestazione di uno o più specifici servizi;
g) per sicurezza, l'insieme delle misure volte ad assicurare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati;
h) per servizi, servizi relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità della rete, regolati dai contrattiquadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-23;522#art-1