Titolo II

Art. 5

Personale e struttura operativa

In vigore dal 12 mag 1998
1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale di personale in misura non superiore a cinquanta unità, assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato. In tal caso, il contratto non può eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza. 2. Il personale è selezionato, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, da un'apposita commissione, nominata dal presidente dell'Autorità stessa. Il presidente della commissione è, di norma, scelto tra i magistrati ordinari ed amministrativi, nonché tra gli avvocati dello Stato. 3. La struttura operativa del Centro si articola in aree operative, individuate con provvedimento del direttore da sottoporre ad approvazione dell'Autorità. L'articolazione delle aree è disposta in modo che risultino adeguatamente distribuiti, anche con carattere di flessibilità, i compiti indicati all'. In relazione a particolari esigenze che non ammettono soluzioni di continuità, il direttore adotta le misure necessarie per assicurare un servizio continuativo e ininterrotto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-23;522#art-5

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