Titolo III

Art. 7

Norma di rinvio

In vigore dal 12 mag 1998
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, in materia di gestione delle spese del Centro, ivi incluse le procedure contrattuali, limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regolamento per la gestione delle spese dell'Autorità, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-23;522#art-7

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