Titolo I

Art. 2

Compiti del Centro

In vigore dal 12 mag 1998
I. Il Centro tecnico coordina l'attività di erogazione dei servizi da parte dei gestori degli stessi, vigila sulla qualità dei servizi, promuove l'adozione di idonee misure di sicurezza e ne verifica l'attuazione, pianifica l'evoluzione tecnica della Rete, assiste le amministrazioni sotto il profilo tecnico e della cooperazione applicativa, nonché nella stipula e nella gestione degli atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. A tal fine al Centro spettano i seguenti compiti: a) coordinare, analizzare e controllare le prestazioni fornite dai gestori dei servizi ai soggetti che utilizzano la Rete; b) promuovere, secondo l'indirizzo dell'Autorità, la realizzazione dei servizi di cooperazione applicativa fra i soggetti che utilizzano la Rete, assistendoli, altresì, nella fase di progettazione esecutiva e di avviamento; c) coordinare l'assistenza per la soluzione dei problemi tecnici ed organizzativi nei confronti dei soggetti che utilizzano la Rete nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi; d) curare le procedure di certificazione delle chiavi di cifratura ed i sistemi di validazione temporale, secondo le norme tecniche dettate dall'Autorità, anche in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; e) coordinare il piano delle evoluzioni e degli adeguamenti tecnologici della Rete; f) approvare i piani di qualità e i relativi manuali, predisposti dai prestatori dei servizi, nel rispetto della normativa tecnica di settore e vigilare sulla loro corretta applicazione; g) curare il piano di attivazione dei servizi per i soggetti che utilizzano la Rete, sulla base delle proposte provenienti dagli stessi e d'intesa con i gestori; h) predisporre gli schemi degli atti esecutivi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo l997, n. 59, provvedendo, altresì, d'intesa con le singole amministrazioni, a definire le specifiche tecniche dei capitolati sulla base delle rispettive esigenze funzionali; i) assistere le amministrazioni nell'attività di progettazione volta a potenziare, aggiornare e ristrutturare le proprie reti; l) formulare all'Autorità proposte relative alla formazione del personale delle amministrazioni, in relazione all'utilizzazione dei servizi previsti nell'ambito della Rete; m) segnalare all'Autorità il verificarsi di circostanze che richiedano l'esercizio dei poteri ad essa spettanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609; n) subentrare all'Autorità nei compiti di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalità indicate all'; o) assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per rendere effettiva l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-23;522#art-2

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