Capo II
Art. 12
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari
In vigore dal 31 gen 1998
Servizi prestati presso istituti
o enti con ordinamenti particolari
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all', commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;484#art-12