Capo II
Art. 10
Anzianità di servizio
In vigore dal 31 gen 1998
1. L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso ammininistrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianità di servizio utile può essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.
3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità.
4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirugia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli , comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
5. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;484#art-10