Capo II
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 31 gen 1998
1. Il personale che risulti incaricato ai sensi dell', commi 1 e 1-septies, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, ed il personale confermato nell'incarico quinquennale a seguito di verifica ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all' al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all', comma 1, lettera d). Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esonerato dal possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.
2. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all', l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all', con il possesso dei requisiti previsti dall', ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all', comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
4. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
5. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con-
siglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;484#art-15