Capo II

Art. 11

Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche

In vigore dal 31 gen 1998
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche 1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue: a) consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato respiratorio; b) ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria; c) presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attività: 1) microbiologia e virologia; 2) igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 3) biochimica clinica; 4) chimica analitica; 5) igiene degli alimenti e della nutrizione; 6) fisica sanitaria; d) istituti provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria; e) ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; organizzazione dei servizi sanitari di base; f) medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base; g) funzionario medico del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanita regionali: 1) igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 2) direzione sanitaria ospedaliera; 3) organizzazione dei servizi sanitari di base; h) medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base; l) funzionari medici degli ex enti mutualistici: 1) organizzazione dei servizi sanitari di base; 2) medicina legale; m) funzionari medici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.: medicina legale; n) funzionario veterinario del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture già di pertinenza di comuni, province o loro consorzi: 1) sanità animale; 2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; o) funzionario chimico del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, di strutture giù di pertinenza di provincie, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione; p) funzionario farmacista del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali o di ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico: 1) farmacia ospedaliera; 2) farmaceutica territoriale; q) funzionario fisico del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: fisica sanitaria; r) funzionario biologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione; s) biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attività di analisi immunoematologiche: patologia clinica; t) funzionario psicologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: psicologia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;484#art-11

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