Capo II
Art. 9
Corsi di aggiornamento tecnico-professionale
In vigore dal 31 gen 1998
1. Ai fini dell', la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, è valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
3. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall'Istituto superiore di sanità, anche unitamente ai corsi di formazione manageriale.
4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati,
nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di
propria competenza, dalle unità sanitarie locali, dalle aziende
ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all', commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
5. I corsi possono essere, altresì, organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e società scientifiche accreditate.
6. I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanità, dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanità e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
7. La commissione può consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanità, sentite le associazioni e le società scientifiche accreditate.
8. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui al comma 6, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le modalità per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualità, al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonché le modalità di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso.
Specifici criteri e modalità sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all'estero.
9. Il Ministero della sanità, conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi.
L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento può essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;484#art-9