Protocollo finale

Art. IV

Pacchetti

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo IV Pacchetti 1. L'obbligo di partecipare allo scambio di pacchetti di peso superiore a 500 grammi non si applica alle Amministrazioni di Myanmar e della Papuasia-Nuova Guinea che non hanno possibilità di effettuare questo servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-iv

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