Protocollo finale

Art. VII

Impostazione di corrispondenze all'estero

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VII Impostazione di corrispondenze all'estero 1. Le Amministrazioni postali dell'America (Stati Uniti), del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e della Grecia, si riservano il diritto di riscuotere una tassa per il costo del lavoro causato, su ogni Amministrazione postale la quale rinvia loro, secondo l'.4, oggetti originariamente non spediti come invii postali dai loro servizi. 2. In deroga all'.4, l'Amministrazione postale del Canada si riserva il diritto di riscuotere dall'Amministrazione di origine una rimunerazione che le consenta di recuperare al minimo i costi sostenuti per il trattamento di tali invii. 3. L'.4 autorizza l'Amministrazione di destinazione a reclamare all'Amministrazione di impostazione una rimunerazione appropriata per il recapito degli invii della postalettere impostati all'estero in grandi quantità. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si riserva il diritto di limitare questo pagamento all'ammontare corrispondente alla tariffa interna del paese di destinazione applicabile ad invii equivalenti. 4. L'.4 autorizza l'Amministrazione di destinazione a reclamare all'Amministrazione di impostazione un'appropriata rimunerazione per il recapito di invii della postalettere impostati all'estero in grandi quantità. I seguenti paesi si riservano il diritto di limitare questo pagamento ai limiti autorizzati nella Convenzione e nel Regolamento per il corriere in soprannumero: America (Stati Uniti), Australia, Bahamas, Barbados, Brunei Darussalam, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenada, Guyana, India, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi e Aruba, Santa Lucia, S. Vincente-e-Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Tailandia. 5. Nonostante le riserve sotto 4, i seguenti paesi si riservano il diritto di applicare nella loro interezza le disposizioni dell' della Convenzione alla corrispondenza ricevuta dai Paesi membri dell'Unione: Argentina, Benin, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio (Rep.) Egitto, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Guinea, Israele, Italia, Libano, Mali, Mauritania, Monaco, Portogallo, Senegal, Siriana (Rep. araba), Togo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-vii

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