Protocollo finale
Art. X
Ritiro. Modificazione o rettifica d'indirizzo
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo X
Ritiro. Modificazione o rettifica d'indirizzo
1. L' non si applica a Antigua e Barbuda, alle Bahamas, a Bahrain, alle Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Repubblica Dominicana, alle Fidji, al Gambia, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito, a Grenada, alla Guyana, all'Iraq, all'Irlanda, alla Giamaica, al Kenia, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Myanmar, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, alla Papuasia-Nuova Guinea, alla Rep. popolare di Corea, a S. Cristopher-e-Nevis, a Santa Lucia, a S. Vincent-e-Grenadine, alle isole Salomone, alle Samoa occidentali, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. unita), a Trinità-e- Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen e allo Zambia, la cui legislazione non consente il ritiro o la modificazione d'indirizzo di invii della postalettere su richiesta del mittente.
2. L' si applica all'Australia in quanto compatibile con la legislazione interna di questo paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-x