Protocollo finale

Art. I

Appartenenza degli invii postali

In vigore dal 30 apr 1997
PROTOCOLLO FINALE DELLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE Al momento di procedere alla firma della Convenzione postale universale conclusa in data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto appresso: Articolo I Appartenenza degli invii postali 1. L' non si applica a Antigua e Barbuda, all'Australia, a Bahrain, alle Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Repubblica Dominicana, all'Egitto, alle Fidji, alla Gambia, al Ghana, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito, a Grenada, alla Guyana, all'Irlanda, a Giamaica, al Kenia, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Maurizio, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, alla Papuasia-Nuova Guinea, a S. Cristopher e Nevis, a Santa Lucia, a S. Vincent- e- Grenadine, alle isole Salomone, alle Samoa occidentali, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. unita), a Trinità- e- Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen, allo Zambia ed allo Zimbabwe. 2. L' non si applica neppure al Danimarca la cui legislazione non consente il ritiro o la modificazione d'indirizzo di invii della postalettere su richiesta del mittente quando il destinatario è stato informato dell'arrivo di un invio al suo indirizzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-i

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