Convenzione

Art. 59

Condizioni di approvazione delle proposte relative alla Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione

In vigore dal 30 apr 1997
Condizioni di approvazione delle proposte relative alla Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative alla presente Convenzione ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. La metà almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento della votazione. 2. Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rispedite dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione, o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale. 3. Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 3.1 i due terzi dei voti, la metà almeno dei Paesi Membri dell'Unione avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche agli articoli primo a 7 (prima parte), 8 a 11, 13 16 a 18, 20, 24 a 26, 34 a 38 (seconda parte), 43.2, 44 a 51, 55 (terza parte), 58 a 60 (quinta parte) della Convenzione ed a tutti gli articoli del suo Protocollo finale; 3.2. la maggioranza dei voti, la metà almeno dei Paesi membri dell'Unione avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche di merito di disposizioni diverse da quelle menzionate sotto 3.1; 3.3. la maggioranza dei voti se si tratta: 3.3.1 di modifiche redazionali delle disposizioni della Convenzione diverse da quelle menzionate sotto 3.1; 3.3.2 dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione e del suo Protocollo finale. 4. Nonostante le disposizioni previste sotto 3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale è ancora incompatibile con la proposta di modifica, ha facoltà di inviare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una dichiarazione per iscritto nella quale indica la sua impossibilità ad accettare questa modifica, entro novanta giorni a partire dalla data di notifica di detta dichiarazione.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-59

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