Protocollo

Art. XII

Quote-parti territoriali eccezionali di arrivo

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XII Quote-parti territoriali eccezionali di arrivo 1. In deroga all', l'Amministrazione dell'Afghanistan si riserva il diritto di riscuotere 7,50 DTS di quota-parte territoriale di arrivo eccezionale supplementare per pacco.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-xii

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