Protocollo
Art. XII
Quote-parti territoriali eccezionali di arrivo
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XII
Quote-parti territoriali eccezionali di arrivo
1. In deroga all', l'Amministrazione dell'Afghanistan si riserva il diritto di riscuotere 7,50 DTS di quota-parte territoriale di arrivo eccezionale supplementare per pacco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-xii