Protocollo

Art. IX

Eccezioni al principio di responsabilità

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo IX Eccezioni al principio di responsabilità 1. In deroga all', l'Arabia Saudita, la Bolivia, l'Iraq, il Sudan, lo Yemen e lo Zaire sono autorizzati a non pagare alcuna indennità per l'avaria di pacchi originari da qualsiasi Paese e a loro diretti, contenenti liquidi e corpi facili a liquefarsi, oggetti di vetro ed articoli della stessa natura fragile. 2. In deroga all' l'Arabia Saudita ha facoltà di non pagare alcuna indennità di risarcimento per i pacchi contenenti gli oggetti vietati di cui all' dell'Accordo relativo ai pacchi postali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-ix

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