Protocollo
Art. XI
Pagamento dell'indennità
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XI
Pagamento dell'indennità
1. Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea e del Libano non sono tenute ad osservare l'.3 per quanto riguarda il fatto di risolvere definitivamente un reclamo entro due mesi. Essi non accettano, inoltre, che l'avente diritto sia indennizzato per loro conto da un'altra Amministrazione allo scadere del termine succitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-p-xi