Modello

Art. 8

Controllo di qualità

In vigore dal 30 apr 1997
Controllo di qualità 1. Le due Amministrazioni organizzeranno dei controlli di qualità da un capo all'altro utilizzando i seguenti metodi: - valutazione della qualità effettuate dalle Amministrazioni postali (con mezzi come sistemi di monitoraggio e di localizzazione informatizzata, o controlli della qualità del servizio organizzati dall'UPU, dalle Unioni ristrette o bilateralmente); - valutazioni esterne della qualità effettuate da organizzazioni non postali. 2. Ciascuna Amministrazione porrà i risultati delle sue valutazioni di qualità a disposizione dell'altra Amministrazione. 3. Le percentuali che figurano all' saranno paragonate con i risultati delle valutazioni di qualità di cui dispongono le due Amministrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-m-8

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