Modello
Art. 8
Controllo di qualità
In vigore dal 30 apr 1997
Controllo di qualità
1. Le due Amministrazioni organizzeranno dei controlli di qualità da un capo all'altro utilizzando i seguenti metodi:
- valutazione della qualità effettuate dalle Amministrazioni postali (con mezzi come sistemi di monitoraggio e di localizzazione informatizzata, o controlli della qualità del servizio organizzati dall'UPU, dalle Unioni ristrette o bilateralmente);
- valutazioni esterne della qualità effettuate da organizzazioni non postali.
2. Ciascuna Amministrazione porrà i risultati delle sue valutazioni di qualità a disposizione dell'altra Amministrazione.
3. Le percentuali che figurano all' saranno paragonate con i risultati delle valutazioni di qualità di cui dispongono le due Amministrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-m-8