Modello

Art. 3

Dispacci e voli

In vigore dal 30 apr 1997
Dispacci e voli 1. Gli invii dell'Amministrazione A sono spediti all'ufficio (o agli uffici) di scambio di ( ) sotto forma di dispacci non smistati a destinazione dell'Amministrazione B. 2. Gli invii dell'Amministrazione B sono spediti all'ufficio (o agli uffici) di scambio di ( ) sotto forma di dispacci non smistati a destinazione dell'Amministrazione A. 3. I voli di trasporto sono indicati nella seguente tabella 1. Le due Amministrazioni si scambieranno ogni sei mesi gli orari di volo riveduti prima della loro entrata in vigore. 4. Gli invii che pervengono con questi voli saranno smistati e trasmessi per la distribuzione per mezzo del collegamento più rapido disponibile in loco. 5. Ogni Amministrazione controllerà i tempi che il trasportatore (o l'agente di trattamento designato) impiega per consegnare all'Amministrazione di destinazione gli invii scaricati da voli in arrivo. Se il servizio del trasportatore non è sufficiente, l'Amministrazione di destinazione invierà una lettera a quest'ultimo al fine di ottenere un migliore servizio trasmettendo una copia della sua corrispondenza all'Amministrazione di origine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-m-3

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