Accordo quadro
Art. 16
Sospensione temporanea del servizio
In vigore dal 30 apr 1997
Sospensione temporanea del servizio
Qualora circostanze straordinarie lo giustifichino, un'Amministrazione può sospendere temporaneamente il servizio.
Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di tale sospensione, nonché del ripristino del servizio, se del caso per telegramma, telex, posta elettronica o telefono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-aq-16