Accordo quadro
Art. 11
Compensazione per lo squilibrio degli scambi
In vigore dal 30 apr 1997
Compensazione per lo squilibrio degli scambi
Le spese terminali definite nella Convenzione postale universale non si applicano agli invii EMS. Ciascuna Amministrazione stabilisce, in caso di squilibrio degli scambi, un tasso di compensazione unitaria per invio corrispondente ai costi. Le Amministrazioni stabiliscono nei loro reciproci rapporti il numero di invii in eccedenza a partire dal quale il tasso di compensazione unitaria viene riscosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-aq-11