Modello

Art. 10

Punti di contatto

In vigore dal 30 apr 1997
Punti di contatto I numeri di telefono, di telex o di telefax da utilizzare in caso di difficoltà o di eventi gravi (come scioperi, calamità naturali o gravi problemi di gestione) tali da pregiudicare il servizio postale dell'una o dell'altra Amministrazione sono i seguenti: Amministrazione A Amministrazione B Telefono: Telefono: Telex: Telex: Telefax: Telefax:
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-m-10

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