Accordo
Art. 1
Oggetto dell'Accordo
In vigore dal 30 apr 1997
ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO
I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l', paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell', paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo.
Articolo primo
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-1