Art. 1 · Oggetto dell'Accordo
Accordo

Art. 1

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Oggetto dell'Accordo

In vigore dal 30 apr 1997
ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l', paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell', paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo. Articolo primo Oggetto dell'Accordo Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-a-1