Protocollo finale
Art. XVII
Spese di trasporto aereo interno
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo XVII
Spese di trasporto aereo interno
1. In deroga all'.3, le Amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, delle Bahamas, di Capo Verde, della Repubblica del Congo, di Cuba, della Repubblica Dominicana, di El Salvador, dell'Ecuador, del Gabon, della Grecia, del Guatemala, della Guiana, della Repubblica dell'Honduras, della Mongolia, della Papuasia-Nuova Guinea, delle isole Salomone e di Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro dei dispacci internazionali via aerea all'interno del paese
2. In deroga all'.3, l'Amministrazione postale di Myanmar si riserva il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro di dispacci internazionali all'interno del paese, a prescindere dal fatto che siano riavviati o meno per via aerea.
3. In deroga agli .4 e 52.5 le Amministrazioni postali dell'America (Stati Uniti), del Canada, della Repubblica islamica dell'Iran e della Turchia sono autorizzate a ricuperare, sotto forma di tassi uniformi dalle Amministrazioni postali in causa, le loro spese di trasporto aereo interno causate dalle corrispondenze in arrivo provenienti da qualsiasi Amministrazione per la quale esse applicano la compensazione per spese terminali specificamente fondata sui costi o sulle tariffe interne.
In fede di che, i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo che avrà effetto e valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo della Convenzione, e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sarà consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-pf-xvii