Art. 69

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale."; b) Al comma 4 le parole: "devono essere posti dove inizia il divieto o l'obbligo;" sono soppresse; c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione."; d) Al comma 6 la parola: "ECCETTO" è sostituita dalla seguente: "eccetto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-69

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo