Art. 74
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica la parola: "prescrizione" è sostituita dalla seguente: "divieto";
b) Al comma 1 le parole: "di una prescrizione" sono sostituite dalle seguenti: "di un divieto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-74