Art. 73

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, alle lettere b) e c), le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei veicoli"; b) Al comma 2 le parole: "di intersezione" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-73

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