Art. 73
73 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, alle lettere b) e c), le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei veicoli";
b) Al comma 2 le parole: "di intersezione" sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-73