Art. 69
69 / 238In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.";
b) Al comma 4 le parole: "devono essere posti dove inizia il divieto o l'obbligo;" sono soppresse;
c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: ", eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.";
d) Al comma 6 la parola: "ECCETTO" è sostituita dalla seguente:
"eccetto".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-69