Art. 48
In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "rimossi entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "adeguati entro tre anni";
b) In fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso e sono
aggiunte le seguenti parole: ", qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-48