Art. 51
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "Le aree di servizio" sono aggiunte le seguenti: "relative alle strade di tipo A e B di cui all' del codice," e le parole: "e di lavaggio" sono sostituite dalle seguenti: "ed eventualmente di lavaggio";
b) Al comma 2 dopo le parole: "di carburante erogato" il segno di interpunzione <punto> è sostituito dalla <virgola> e sono aggiunte
le seguenti parole: "fatte salve le norme di settore vigenti.";
c) Al comma 3 dopo le parole: "ed F" sono aggiunte le seguenti: "in ambito urbano".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-51